Dal 1 luglio 2008, in base al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 giugno 2008, saranno applicati i seguenti importi per i diritti di segreteria delle imprese iscritte o che intendono iscriversi per il trasporto dei propri rifiuti (art. 212, comma 8, D.lgs. 152/2006 come sostituito da art. 2, comma 30, D. lgs. 4/2008): - ISCRIZIONI/MODIFICHE EURO 10,00
- CANCELLAZIONI DALL'ALBO EURO 0
Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA TENERE SUI MEZZI
- Copia autentica del provvedimento d’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali o, in alternativa, fotocopia del provvedimento allegata a dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità della copia all’originale, così come prescritto dal provvedimento stesso.
2. Formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D. Lgs. 152/2006.
SANZIONI (art. 256, D. Lgs. 152/2006)
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.